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Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di luglio

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Premessa

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di LUGLIO 2023, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 366 DEL 04/07/2023 – CONTRIBUTI EMERGENZIALI COVID E DETASSAZIONE

La società istante ALFA S.p.A. illustra di aver beneficiato, nei periodi d'imposta 2021 e 2022 delle misure di aiuto per il sostegno alla liquidità delle imprese e per il sostegno del lavoro, finalizzate a contrastare gli effetti negativi della pandemia COVID­19. In particolare, la società istante ALFA ha richiesto un finanziamento bancario a titolo oneroso con la garanzia dello Stato rilasciata da SACE S.p.A. con finalità di liquidità e ha fruito della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) prevista dall'art. 22 del D.L. n. 18 del 2020 Cura Italia. La fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), come precisato dall' INPS, ha avuto l’obiettivo, oltre a sostenere il reddito dei lavoratori, anche quello di mantenere presso le aziende i lavoratori già specializzati e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo del personale momentaneamente non impiegato. La società istante fa presente di aver rilevato a conto economico entrambi gli aiuti fruiti sotto forma di minor costo, senza indicare tra i ricavi un corrispondente contributo in conto esercizio. Sempre la società istante, date le premesse chiede di sapere se i contributi fruiti per effetto dell'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria COVID­19 e al finanziamento bancario assistito da garanzia dello Stato, rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del regime di detassazione generale, ai fini delle imposte sul reddito IRPEF e dell'IRAP previsto per tutti i contributi concessi a seguito dell'emergenza COVID­19 dall'art. 10­bis del D.L. n. 137 del 2020. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come l'art. 10­bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, Decreto Ristori, abbia previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID­19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ciò premesso, la società istante ha chiesto di valutare se le due misure agevolative di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato, rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del suddetto regime di detassazione. L’Agenzia delle Entrate ritiene che l'integrazione salariale da parte dell'INPS al lavoratore non rappresenti un contributo in conto esercizio dell'impresa inteso in senso tecnico come ristoro di costi sostenuti. Analoga considerazione viene fatta per la fattispecie riguardante la garanzia in favore di banche e di istituzioni finanziarie affinché le imprese potessero attingere a liquidità al fine di contrastare gli effetti del COVID-19. In definitiva l’Agenzia delle Entrate ritiene che nessuna delle due misure agevolative sopra descritte, seppur finalizzate al sostegno del lavoro e al sostegno alla liquidità delle imprese per il contrasto degli effetti negativi della pandemia COVID­19, rientri nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei contributi COVID­19 per assenza del presupposto oggettivo ossia, dell'erogazione di un contributo a riduzione del costo sostenuto dalla società.

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