CORTE DI CASSAZIONE N. 19972/2023
La Cassazione ha stabilito che i tardivi o omessi versamenti dell’imposta non possono essere soggetti alle mitigazioni previste dalla “continuazione” (disciplinata dall’art. 12, c. 2 D.Lgs. 472/1997).
CORTE DI CASSAZIONE N. 19972/2023
La Cassazione ha stabilito che i tardivi o omessi versamenti dell’imposta non possono essere soggetti alle mitigazioni previste dalla “continuazione” (disciplinata dall’art. 12, c. 2 D.Lgs. 472/1997).