L’obbligo di nomina del responsabile protezione dati

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Quasi che il Consulente fiscale ed amministrativo non fosse sufficientemente impegnato, ecco che arriva la normativa sulla privacy ad impegnare il tempo superfluo ed a togliere il sonno per la gravità sanzionatoria in essa contenuta. Ovviamente è una battuta, ma, ridendo e scherzando, anche le problematiche inerenti la privacy comportano una attenta valutazione da parte del professionista sulle figure e sugli adempimenti, visto che oramai siamo divenuti dei tuttologi.

Allora sappiamo che le figure individuate dal GDPR (Regolamento UE 679 del 2016 sono:

  • il Titolare dei trattamenti, individuabile nel soggetto che è titolare dello studio o dell’azienda o l’amministratore delle società;
  • il Responsabile del trattamento, cioè colui che è delegato dal titolare del trattamento a svolgere per suo conto le mansioni previste dalla normativa;
  • il Contitolare: nuova figura che va contrattualizzata qualora più soggetti utilizzino il medesimo archivio;
  • il Responsabile della protezione dei dati (DPO-RDP): la nomina è obbligatoria solo in alcune fattispecie.

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