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Mancata compilazione del quadro RW

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PREMESSA

In precedenti numeri del Quaderno abbiamo trattato la compilazione del quadro RW del modello Redditi 2023. Si è altresì visto, in maniera sintetica, il sistema sanzionatorio previsto in caso di omessa o infedele compilazione del quadro RW.

Rammentiamo, anche, che il quadro RW è uno di quei quadri del modello Redditi 2023 che può essere staccato dallo stesso e, unitamente al frontespizio, spedito autonomamente. Le fattispecie di invio autonomo possono essere ricondotte alle seguenti casistiche:

  • Il contribuente ha compilato il modello 730, non possedendo redditi d’impresa o di lavoro autonomo;
  • Il contribuente non è tenuto alla compilazione né del modello 730, né del modello Redditi in quanto nel periodo d’imposta 2022 non ha percepito redditi, ha percepito esclusivamente redditi esenti, esclusi o soggetti a ritenute alla fonte a titolo definitivo oppure ha percepito quei redditi che non sono da dichiarare in quanto inferiori ai minimi individuati ed indicati annualmente nelle istruzioni del modello “Redditi 2023 PF”.

Come anticipato, in tali situazioni, qualora il contribuente possieda beni all’estero che richiedano la loro esposizione nel quadro RW, potrà compilare esclusivamente tale quadro ed inviarlo autonomamente in abbinata al frontespizio.

Vediamo allora, con questo intervento di capire cosa succede quando il contribuente omette la trasmissione oppure indica sulla stessa valori inferiori a quelli effettivi.

Una fattispecie particolare di infedele dichiarazione è generata quando il contribuente non interpreta correttamente le istruzioni dei modelli in presenza di contitolarità del bene estero. Si pensi ad un soggetto che detiene un immobile all’estero in comproprietà con altri 2 soggetti. Nelle caselle n. 7 e 8 le istruzioni precisano che si dovrà indicare l’intero valore del bene e non la quota di possesso. Questo banale errore comporta in primo luogo un errore nella quantificazione dell’IVIE, in quanto tutti i software prenderanno il valore indicato in colonna 8, lo ricondurranno alla quota di possesso e calcoleranno lo 0,76% dell’IVIE. Si giunge, quindi, a versare meno “patrimoniale” di quanto dovuto. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate nel momento in cui riscontrasse l’errore di quantificazione ed esposizione:

  1. emetterà un atto di recupero della maggior IVIE, con addebito di sanzioni ed interessi;
  2. emetterà un atto di contestazione di sanzione per infedele dichiarazione del valore.

Possiamo anche affermare che “non finisce tutto qui”. Infatti, se l’errore legato all’infedele dichiarazione (cioè l’indicazione di un valore inferiore del bene detenuto all’estero) è stato commesso in più anni, la sanzione che vedremo poi (dal 3 al 15% o dal 6 al 30%, a seconda del Paese in cui si trova l’immobile) si moltiplica giungendo ad importi piuttosto consistenti.

Come si comprende, il costo per il contribuente potrebbe divenire “salato”.

Quindi, la compilazione del quadro RW ha come fine principale il “monitoraggio” di tali beni, ma vi è anche il secondo aspetto legato alle patrimoniali da calcolare su tali possedimenti (IVIE e IVAFE).

Come detto, la mancata compilazione del quadro, prevede comunque sanzioni amministrative commisurate all’importo dei valori non dichiarati; sanzioni che sono diversificate secondo che i beni siano posseduti in Paesi collaborativi (white list) o non collaborativi.

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