Il Sole 24 Ore 04.05.2023
Rispetto alla precedente definizione agevolata, l’attuale disciplina prevede che la definizione delle controversie possa essere disposta dal giudice presso cui pende la controversia. Quindi, il giudice della causa può emettere un provvedimento di estinzione del giudizio ulteriore rispetto alle ipotesi di diritto comune già al momento del deposito della domanda. È possibile inoltre che un giudizio estinto sia riaperto da un successivo provvedimento di diniego di condono.