Come stabilito dall’art. 3, c. 9 D.L. 198/2022, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio 2022, non si applicano gli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., in quanto tali adempimenti sono rinviati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.