Premessa
Il D.L. 11/2023 emanato lo scorso febbraio, convertito in Legge 38/2023, ha apportato rilevanti modifiche in tema di detrazioni fiscali da bonus edili.
In particolare si evidenziano:
- il differimento, dal 31.03 al 30.09.2023 dei termini per il sostenimento delle spese con riferimento agli interventi “super-bonus 110%” sugli edifici unifamiliari, c.d. villette;
- la possibilità di inviare, all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, dei crediti derivanti dai bonus edili per lavori “2022”, entro e non oltre il 30.11.2023, mediante l’istituto della “remissione in bonis”, con il pagamento di una sanzione pari a 250 euro;
- la facoltà di ripartire la detrazione spettante da super-bonus 110% in 10 rate annuali di parti importo (anziché 5 o 4) a partire dall’anno d’imposta 2023;
- il blocco delle opzioni per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito ai lavori “iniziati” dopo il 16.02.2023.
Analizziamo queste ed altre novità nel corso di questo intervento.
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