L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/2023 ha istituito i codici tributo da “7746” a “7750” con i quali è possibile utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta energia e gas acquistati dai cessionari nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
La L. 197/2022, art. 1 commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, consente, in alcuni casi, alle imprese di compensare parzialmente con i crediti d’imposta, la maggiore spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. I crediti d’imposta, si ricorda, possono essere usati in compensazione in base alle regole stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997 o ceduti ad altri soggetti solo per intero. Tramite la risoluzione n. 8/2023 erano stati istituiti i codici tributo da “7010” a “7014” con i quali i beneficiari originari potevano compensare questi bonus tramite modello F24.
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