Processo tributario, notifica e riscossione

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CORTE DI CASSAZIONE N. 6015/2023

La Cassazione ha sancito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non si ritiene nulla se ha consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto.