Regole IVA nella cessione dei fabbricati

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PREMESSA

Nel campo dell’edilizia vigono una quantità considerevole di situazioni che delineano obblighi, adempimenti ed aliquote di imposizione IVA diverse.

In primis si dovrà tenere distinti gli immobili di natura abitativa da quelli di natura strumentale. I primi sono classificabili nelle categorie catastali individuate dalla lettera “A” (con esclusione della categoria A10, che raccoglie gli uffici), mentre gli immobili strumentali sono genericamente tutti gli altri, annoverando fra essi anche gli uffici (A10).

Particolarità che necessita attenzione sono le pertinenze che, civilisticamente sono quegli immobili che sono al servizio degli abitativi. Il Legislatore fiscale ne ammette una per ogn’una di queste categorie catastali:

  • C2 - Magazzini e locali di Deposito;
  • C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
  • C7 - Tettoie chiuse od aperte.

Secondo la normativa fiscale, quindi, nel caso di agevolazioni legate alla pertinenzialità non è possibile fruirla per due immobili di categoria C6, ma solamente per uno solamente; stessa regola per gli altri immobili qualificabili come pertinenziali.

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