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Procedure concorsuali e note di variazione – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – seconda parte

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Premessa

Riprendiamo l’analisi dei chiarimenti forniti dall’Ufficio con il documento di prassi n. 20/E/2021 in merito all’art. 18 del DL n. 73/2021 che, come abbiamo appreso, ha portato un significativo cambiamento rispetto al passato, consentendo al cedente/prestatore di anticipare il termine per l’emissione della nota di variazione al momento di inizio della procedura concorsuale che ha colpito il cliente, senza più dover attendere l’esito infruttuoso della stessa.

Ebbene, dopo aver riepilogato l’evoluzione della normativa di riferimento e dopo aver trattato della modifica introdotta dall’art. 18 del Decreto Sostegni-bis e della decorrenza della nuova normativa di seguito ci occuperemo:

  • della necessità o meno del creditore di insinuarsi al passivo;
  • dei termini per recuperare l’imposta;
  • della possibilità di presentare o meno una dichiarazione integrativa, ovvero un’istanza di rimborso in ipotesi di decorso del termine per emettere la nota di variazione in diminuzione;
  • del caso del contribuente che adotta il regime forfetario successivamente alla fattura emessa, rimasta insoluta a seguito dell’inizio di una procedura concorsuale in capo al cliente.

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