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Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di gennaio – seconda parte

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AUTORE: Francesco Burzacchi

Premessa

Si propone di seguito
una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di GENNAIO 2023,
dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO
N. 112 DEL 20/01/2023 –
TRATTAMENTO
FISCALE REDDITI DA LAVORO MARITTIMO

L’istante
illustra di essere cittadino di nazionalità e residenza estere e di essere dipendente
di una società estera quale comandante di un motoryacht battente bandiera
maltese di proprietà di una società con sede a Malta. Sempre l’istante illustra
di voler trasferire la propria residenza fiscale in Italia e pertanto chiede chiarimenti
sugli obblighi fiscali cui dovrà adempiere in qualità di soggetto fiscalmente
residente in Italia, relativamente ai redditi derivanti dal lavoro marittimo
svolto a bordo del citato motoryacht. L’Agenzia delle Entrate premette
all’istante come la L. n. 88/2001, interpretando l’articolo 51, co. 8­bis del
TUIR, stabilisca che i redditi corrisposti ai marittimi di nazionalità italiana
che, lavorano per più di 183 giorni nell’arco temporale di dodici mesi su navi
battenti bandiera estera, non debbano essere assoggettati ad imposizione in
Italia. Nel caso di specie, occorre stabilire se tale regime possa essere esteso
ai medesimi redditi percepiti da un cittadino non italiano. L’Agenzia delle
Entrate è dell’avviso che l'istante, seppur di cittadinanza non italiana, una volta
acquisita la residenza fiscale in Italia, non possa essere discriminato nei
confronti degli italiani che si trovano nelle medesime condizioni giuridiche stabilite
dalla legislazione interna. In altri termini, il regime fiscale contenuto nella
L. n. 88/2001 deve essere riconosciuto non solo ai marittimi con nazionalità italiana,
bensì anche a marittimi con cittadinanza non italiana fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato italiano. Ne consegue che il reddito percepito dall’istante
per l'attività lavorativa svolta per un periodo superiore a 183 giorni
nell'arco di dodici mesi su nave battente bandiera estera, dovrà essere escluso
dalla base imponibile in Italia. L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre come
l'istante, una volta divenuto cittadino residente in Italia, sarà tenuto alla
compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale.

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