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Agriturismo – disciplina civile e fiscale

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Autore: Alessandro Marcolla

Premessa

Come noto, l’imprenditore agricolo è un soggetto che grazie
alla riforma legislativa del 2001 non limita più la sua attività alla
coltivazione del terreno o all’allevamento degli animali.

A seguito della nuova definizione di “attività
connesse
” le attività dell’imprenditore agricolo spaziano, infatti, dalla
produzione di energia da fonti rinnovabili, all’agricoltura sociale, etc..

Osserviamo, inoltre, che tra le varie “attività connesse
esercitabili un ruolo significativo lo svolgono “le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione e ospitalità come definite dalla legge
”.

Il riferimento normativo citato riguarda quella che nella
prassi è conosciuta come attività agrituristica, che:

  • dalla
    metà degli anni ’80 ha registrato una crescita esponenziale;
  • trova
    la sua disciplina di riferimento nella Legge n. 96/2006 (legge quadro), che
    delega alle Regioni e alle Provincie Autonome (Trento e Bolzano) il compito di
    individuare i requisiti e le modalità di svolgimento dell’attività
    agrituristica.

Sotto il profilo fiscale, invece, è l’art. 5 della Legge n.
413/1991[1]
a dettare le regole applicabili alle attività agrituristiche.

In particolare, l’art. 5 detta le linee guida applicabili
all’agriturismo, consentendo, ad ogni modo, al contribuente di optare per le
ordinarie regole di determinazione del reddito.

Di seguito l’analisi della tematica.

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