ITALIA OGGI 01.11.2022
I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata ex art. 5, cc. 1–9 D.L. 41/2021 possono evitare di inviare una seconda dichiarazione degli aiuti ricevuti, nel caso in cui il termine di pagamento delle somme previste nell’avviso bonario stesso scada successivamente al 30.11.2022.