INTERPELLO N. 755 DEL 03.11.2021
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che si applica l’imposta di registro dell’1%, al verbale di conciliazione giudiziale che accerta il diritto di credito dell’opponente in misura maggiore di quello ammesso allo stato passivo chirografario, ed estingue definitivamente il giudizio di opposizione. L’imposta va applicata al maggiore importo di credito ammesso definitivamente al passivo dopo l’intervenuta conciliazione giudiziale che estingue il procedimento in atto.