CORTE DI CASSAZIONE N. 7428/2021
La Cassazione ha precisato che il criterio di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni è dettato dall’art. 2 D.lgs. 346/1990. In questo modo l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, a anche se esistenti all’estero.