INTERPELLO N. 34/2021 DEL 11.01.2021
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fruizione del bonus affitti sulla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e corrisposta dalla società in assenza di un contratto vigente per l’occupazione sine titulo a seguito della cessazione del contratto di locazione. Questo perché ai fini dell’agevolazione ex art. 28 del Decreto Rilancio il rapporto tra le parti da cui scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità può essere assimilato ai contratti di locazione, leasing o concessione di immobili.