CASSAZIONE ORDINANZA N. 15996/2020
La Cassazione ha affermato che l’accesso alla documentazione condominiale non può essere d’intralcio all’amministrazione. L’art. 1129 c.2 del Codice Civile prevede che l’amministratore ha l’onere di comunicare il locale dove sono tenuti registri condominiali, giorni e ore in cui ciascun condomino interessato possa prenderne visione e ottenerne dietro il rimborso della spesa copia autenticata.