C.T.P. Reggio Emilia sentenza n. 137/02/2020
La C.T.P. di Reggio Emilia con la sentenza citata ha stabilito cha ai rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi professionali agli associati, quando utilizzano la propria auto per delle trasferte di lavoro si applica l’art. 164 c. 1 lett. b) del Tuir secondo cui la deducibilità dei costi relativi è consentita nella misura del 20% e limitatamente a un solo veicolo per ogni associato.