Conguagli modello 730

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L’Agenzia delle Entrate con delle faq presenti sul proprio sito ha precisato nell’ambito dell’assistenza fiscale che gli importi a debito nel primo mese di conguaglio non devono essere applicate sanzioni o interessi, mentre nel caso di conguaglio a seguito della rettifica del 730 già inviato con una determinazione di maggiore debito d’imposta devono essere applicati interessi dello 0,4% mensile oltre alla sanzione per tardivo versamento