Si riportano una serie di previsioni contenute nel nuovo “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020): – Con riguardo a tutti i contribuenti, i versamenti previsti inizialmente con la mini-proroga di 4 giorni (dal 16.03 al 20.03.2020) è stata allungata fino al 16.04.2020; – Per le filiere produttive individuate dal precedente D.L. 18/2020, sono sospesi dal 2.03.2020 al 30.04.2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per quanto riguarda invece le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione è fino al 31.05.2020; – Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, i versamenti Iva di marzo 2020 andranno effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2020 in un’unica soluzione o a rate; – Per quanto riguarda le attività con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono prorogati al 31.05.2020 i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020, ossia le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’Iva, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria; – Gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, invece, per beneficiare della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, dovranno dimostrare di aver subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. La medesima sospensione si applica ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019; – Gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, infine, beneficiano della sospensione dei versamenti se si è verificato un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. La medesima sospensione si applica ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019; – Con riguardo a tutti i contribuenti, sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall’8.03.2020 al 31.05.2020, con la possibilità di regolarizzarli entro il 30.06 senza sanzioni, mentre non vengono modificati gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici; – I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel corso del 2019, con riguardo ai ricavi o compensi percepiti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato, attraverso un’apposita dichiarazione. Le ritenute non versate andranno versate dal sostituto in unica soluzione entro il 31.07.2020; – Per le cartelle di pagamento, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8.03.2020 al 31.05.2020; – Anche le rate relative alla rottamazione-ter e alla definizione agevolata dello scorso 28.02.2020 e del 31.03.2020, andranno effettuate in unica soluzione entro il 31.05.2020;Gli acconti Irpef, Ires e Irap, che si versano con il sistema “previsionale”, non saranno oggetto di sanzioni o interessi, se gli importi non sono inferiori all’80% del dovuto riferito all’anno 2020; – Per gli Enti non commerciali e religiosi che svolgono attività istituzionale e non in regime d’impresa, i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente in scadenza ad aprile e maggio 2020, sono sospesi. |